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Quando occorre farlo : la presentazione di un piano di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessaria per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi ed impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
Copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all’organo di vigilanza dell’ASL territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori.
I contenuti del piano di lavoro devono essere quelli indicati nelle linee guida regionali (allegato A al Decreto del Dirigente Settore Prevenzione 24.09.2012 N.3239 – BUR Liguria 17.10.12). e comunque comprensivi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del piano e di quelle previste all’art. 256 (lavori di demolizione) del D.Lgs. 81/08. Le imprese senza dipendenti non devono presentare il piano di lavoro ma è necessaria una comunicazione come da (allegato G al Decreto del Dirigente Settore Prevenzione 24.09.2012 N.3239 – BUR Liguria 17.10.12).
Interventi di bonifica con i metodi definiti dal DM 6/09/94 mediante la tecnica dell’incapsulamento, devono essere effettuati da imprese iscritte all’albo. In questi casi dovrà essere inviata alla ASL notifica (allegato B al Decreto del Dirigente Settore Prevenzione 24.09.2012 N.3239 – BUR Liguria 17.10.12.)
Dove presentare il piano: Il piano di lavoro per bonifica potrà essere presentato o inviato per posta, prima dell’inizio lavori, all’ASL 5 Spezzino - S.C. PSAL via Fazio 30 19121La Spezia (I° piano ufficio protocollo) o inviata tramite PEC psal.medcomp@pec.asl5.liguria.it
Tempi: il piano di lavoro dovrà essere inviato al nostro ufficio almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori; se entro questo periodo l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può procedere nell’esecuzione dei lavori. Dovranno comunque essere comunicata la data di inizio lavori e la generalità degli addetti alla bonifica (allegato C al Decreto del Dirigente Settore Prevenzione 24.09.2012 N.3239 – BUR Liguria 17.10.2012).
Per i piani di bonifica amianto compatto o friabile, che presentano carattere di urgenza per situazioni di pericolo o necessità, non viene applicato l’obbligo di preavviso dei 30 giorni ma il piano di lavoro dovrà essere correlato dal modulo di richiesta di urgenza da parte del committente ben esplicitata (allegato D al Decreto del Dirigente Settore Prevenzione 24.09.2012 N.3239 – BUR Liguria 17.10.2012) e in tempi brevi questa S.C., se riterrà valida la motivazione dell’urgenza, rilascerà il “nulla osta” all’inizio dei lavori.
Tariffa: Per alcune prestazioni (urgenza, restituzione, collaudo ecc.) la deliberazione della giunta Regionale n.1608 del 29/12/2006 ha previsto il pagamento come da (allegato E al Decreto del Dirigente Settore Prevenzione 24.09.2012 N.3239 – BUR Liguria 17.10.12).
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 11367190 intestato ad Azienda U.S.L. n.5 Spezzino – Servizio tesoreria, causale: piano di lavoro amianto n° … del … o tramite IBAN IT57P0603010740000046386526 “Carispezia” .
DOMANDE FREQUENTI
E‘ ammessa la rimozione da parte del proprietario? La rimozione diretta da parte del proprietario di lastre qualora non ricorrono le condizioni previste dall’art. 256 del D.lgs. 81/08 (presentazione del piano di lavoro) non è preclusa in assoluto ma il proprietario dovrà dare comunicazione alla S.C. Igiene e Sanità Pubblica di questa ASL(via Fiume 137 La Spezia) compilando lo stampato regionale (allegato alla circolare del Dirigente Settore Prevenzione 24.09.2012 N.3239– BUR Liguria 17.10.2012) prima dell’inizio dei lavori. E’ comunque necessario adottare per la tutela della salute dello stesso l’uso di dispositivi di protezione personale idonei (Facciale filtrate con grado di protezione 3 - FFP3 – “usa e getta”, tuta in tyvek, guanti di protezione, calzari a perdere…). In ogni caso il trasporto e lo smaltimento deve essere affidato ad una ditta autorizzata e specializzata.
Come procedere nel caso di smaltimento di lastre a terra? Va ricordato che é vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee. Per il recupero e lo smaltimento di lastre a terra è prevista la procedura agevolata di presentazione della notifica. Il trasporto e il conferimento delle lastre per lo smaltimento deve essere affidato ad imprese specializzate iscritte all’albo regionale ed in possesso dei requisiti richiesti.
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