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Prestazione: rilascio dell’attestato sanitario per la compravendita di bovini e ovicaprini
Destinatari: allevatori di bovini e ovicaprini
Accesso: richiesta diretta all'Ufficio Anagrafe zootecnica
Tariffa: punto 98 del tariffario regionale
Normative: DPR 317/96; DM 02.07.92 n. 453; DM 27.08.94 n. 651; DM 15.12.95 n. 592;DM 02.05.96 n. 358
Note:
L'attestazione sanitaria per la compravendita di animali viene rilasciata a seguito dell'esito favorevole dei campioni di sangue e/o prove diagnostiche precedentemente effettuate sugli stessi. La validità dell'attestazione è di 15 giorni. Copia dell’attestazione deve essere consegnata all’Ufficio veterinario entro 7 giorni dalla data del trasporto del capo.
In caso di spostamento di bovini ed equini ogni capo deve essere munito del proprio passaporto (se previsto per bovini).
Nel caso di movimentazione dei capi per macellazione l'attestazione sanitaria a firma del veterinario dell'ASL è necessaria soltanto in caso di emergenze sanitarie in corso sul territorio.
Informazioni sul green pass
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