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Vendita Online

VENDITA ONLINE di SOP e OTC

La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti  SOP, che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità.

Chi è autorizzato a vendere:

Sono autorizzate a vendere “medicinali senza obbligo di prescrizione” on line solo le farmacie e gli esercizi commerciali parafarmacie” o “corner della salute” della Grande distribuzione organizzata (individuati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) che siano in attività ovvero aperti al pubblico.

I distributori all’ingrosso di medicinali non possono effettuare la vendita online o essere intermediari delle farmacie.

La violazione del suddetto disposto si configura come vendita illecita di farmaci al di fuori dei canali autorizzati.

Chi autorizza:

Per la Liguria l’Autorità Sanitaria competente è stata individuata nella Azienda Sanitaria Locale  in cui si trova la farmacia o la parafarmacia.

Come richiedere l'autorizzazione (vedi Modulo Richiesta autorizzazione online):

Le farmacie o gli esercizi commerciali attivi devono richiedere l’autorizzazione all'autorità competente per il territorio, in cui sono stabiliti, compilando il Modulo Richiesta autorizzazione online.

Per ottenere il LOGO  identificativo nazionale (decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015) che deve essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco generato dal Ministero, occorre compilare l’istanza on line alla pagina:

http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/

La richiesta compilata in ogni sua parte, va inoltrata con posta elettronica certificata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando, in formato elettronico,

1) la copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, nonché

2) la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.

L’Ufficio competente del Ministero, fatti i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell’elenco e, tramite PEC dedicata, a consegnare alla farmacia o esercizio commerciale un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.