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Decreto Legislativo 32/2021 – Nuove tariffe

INFORMAZIONE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

 

Il D. Lgs n. 32 del 02/02/2021, entrato in vigore il 28/03/2021, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare. Si rinvia necessariamente alla lettura del testo normativo succitato per la completa definizione degli obblighi di legge predisposti per gli operatori del settore alimentare.

Le Imprese Alimentari (OSA) che ricadono nell’ambito di applicazione della Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) della Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) dell’Allegato 2 del cita- to Decreto, devono presentare all’Azienda Sanitaria  Locale territorialmente competente, nel mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell’applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente ( v. allegato presente nella stessa sezione).

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del citato Decreto non ci fossero variazioni, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’Azienda Sanitaria Locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza (Fascia di Rischio) di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. in oggetto, riferita all’anno in corso, ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente Decreto, tutti gli operatori di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. in oggetto, sono tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione. L’autodichiarazione, però, non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei Cash and Carry.

Sono tenute alla presentazione dell’autodichiarazione e, se previsto, al pagamento della tariffa forfettaria le Imprese Alimentari (OSA) con attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, distribuzione, vendita, indicate nella sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 32/2021, calcolata su base annua, differenziata in tre fasce di rischio e che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente Decreto.

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i Cash and Carry sono in ogni caso assoggettati alle tariffe forfettarie di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A del Decreto in oggetto (vedi art. 6, c. 10 e art. 13, c. 3 del Decreto) senza tener conto della percentuale di commercializzazione all’ingrosso.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (vedi art. 6, c. 10 del Decreto).

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, pur essendo esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie, sono soggetti alle tariffe per la registrazione, il riconoscimento, i controlli ufficiali originariamente non programmati, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta, le autorizzazioni ove previste (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

 

Il nuovo Decreto Legislativo, inoltre, introduce e/o aggiorna quanto segue:

 

  1. Tariffa oraria del Controllo Ufficiale e delle altre Attività Ufficiali. La nuova tariffa oraria è pari ad 80,00 euro (Allegato 3 – Sezione 1 del Decreto). La frazione oraria minima da considerare è il minuto. (Art. 10, c. 2 del Decreto).
  2. Tariffa su base forfettaria per il Riconoscimento condizionato e definitivo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 300.00 (Art. 6, c. 13, lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (tre ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).
  3. Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento. La tariffa su base forfettaria è pari a € 100,00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (due ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).
  4. Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento senza sopralluogo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 50.00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto).
  5. Tariffa per la Registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti che eseguano una qualunque delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. L’importo di detta tariffa è di € 20,00 sia per la Registrazione iniziale che per ciascun aggiornamento. (Art. 6, c. 13, lettera a ed Allegato 2, sezione 8 del Decreto). La tariffa per gli aggiornamenti, però, non è dovuta in caso di sospensione o cessazione di attività, di variazione della toponomastica e di variazione del rappresentante legale di società di capitali.
  6. Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per i Controlli Ufficiali originariamente non programmati. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica la tariffa calcolata su base oraria inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali (Art. 9, c. 1 del Decreto). Per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono anche quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore (Art. 9, c. 1 del Decreto). La tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi (ove pertinente) - gli operatori della produzione primaria - gli operatori del settore dei MOCA - i broker - gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell’uso dei prodotti fitosanitari. (Art. 9, c. 6 del Decreto). I costi delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi sono a carico dell’operatore (OSA) (art. 9, c. 9 del Decreto).
  7. Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per i Controlli Ufficiali e le altre Attività Ufficiali effettuati nell’interesse e su richiesta dell’operatore (OSA) finalizzati all’attività di esportazione. Rientrano tra i controlli ufficiali anche quelli per l’inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. I costi delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi sono a carico dell’operatore (OSA) (Art. 5, commi 5, 6 e 7 del Decreto).
  8. Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per le autorizzazioni, ove previste, diverse dai Riconoscimenti. Ogni ora IMPIEGATA dall’Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, ove previste, incluso l’eventuale sopralluogo, deve essere tariffata su base oraria (Art. 6, c. 15 ed Allegato 2, Sezione 8, Punto 6 del Decreto).
  9. Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta. Rilascio di certificati ed attestati ufficiali richiesti dall’operatore (OSA) (Art 9, comma 3, lettera a del Decreto)
  10. Tariffa per la controversia. L’OSA può richiedere l’esame documentale dell’analisi, della prova o della  diagnosi iniziale (tariffa per l’attività richiesta 500,00 euro) o richiedere altre analisi, prove o diagnosi (tariffa per l’attività richiesta 500,00 euro) (Art. 11 del Decreto).

 

L’autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell’applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti, compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it oppure trasmessa a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  5  SPEZZINO 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

STRUTTURA COMPLESSA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

19122 La Spezia  - Via Fiume 137

 

Il modello da compilare per l’autocertificazione potrà essere scaricato (v. allegato presente nella stessa sezione)

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l'Azienda Sanitaria Locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

L’attestazione del pagamento, se dovuto, dovrà essere trasmessa con le stesse modalità previste per l’invio dell’autocertificazione.

Nel caso in cui l’operatore (OSA), entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l’Azienda Sanitaria Locale applica la maggiorazione del 30 per cento all’importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l’Azienda Sanitaria Locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva

 

N.B.

Le Imprese Alimentari escluse dal campo di applicazione e che NON sono tenute a presentare l’autodichiarazione e ad effettuare pagamenti della tariffe forfettaria sono:

 

  • Gli operatori che effettuano produzione primaria
  • Commercio al dettaglio di alimenti e bevande
  • Commercio ambulante
  • Trasporto di alimenti e bevande conto terzi
  • Le attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio, etc)

 

 

I versamenti richiesti dall’Asl potranno essere effettuati:

 

su  C.C.P. DA UTILIZZARE SOLO PER PAGAMENTI SOMME AI SENSI DEL   D.LGS  32/2021

 

Conto Corrente Postale n° 11367190

 

IBAN IT 79 I 0623010 72700 0040693215

 

Intestato all’ AZIENDA SANITARIA LOCALE  5  SPEZZINO  -  Dipartimento Prevenzione

 

indicando i dati identificativi dell’impresa alimentare e precisando nella causale: D. Lgs.  32/2021 – anno di riferimento – IAN

 

                                                                                                                                                                                                                                

Allegati :

Decreto Legislativo 32_02-02-2021_CU - Tariffe applicazione

Allegato 2  del D.Lgs 32

Modulo Autodichiarazione