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NOTIFICA SANITARIA ( N.I.A.)

- COS'E' LA NOTIFICA SANITARIA

 

Consiste nella COMUNICAZIONE degli STABILIMENTI e  loro sedi immobiliari ( unità produttive ) ove vengono svolte  una o più attività tipiche della filiera agro-alimentare. Tali attività possono avere carattere permanente o stagionale e possono riguardare:

 

- La PRODUZIONE PRIMARIA , ovvero tutte quelle fasi legate  alle coltivazione permanenti e non permanenti  ad uso alimentare umano ( semi, frutti, vegetali,     ecc.) ed agli allevamenti e alle produzioni zootecniche . Nella produzione primaria sono incluse la Caccia, la Pesca e la Raccolta dei prodotti selvatici.

 

- La TRASFORMAZIONE e LAVORAZIONE delle matrici alimentari

 

- Il TRASPORTO di alimenti

 

- I DEPOSITI  di alimenti

 

- La RISTORAZIONE PUBBLICA  ( in sede fissa ed in forma  ambulante)

 

- LA RISTORAZIONE COLLETTIVA

 

- LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE  ( fiere, sagre, ecc.)

 

- La COMMERCIALIZZAZIONE  di alimenti in tutte le sue varie forme ( al dettaglio, all'ingrosso, il commercio on-line, il commercio a mezzo di distributori   automatici, il commercio ambulante). In caso di commercializzazione di funghi epigei freschi la notifica deve essere accompagnata dalla certificazione di idoneità alla “identificazione delle specie fungine commercializzabili” .

 

- Le ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ( con o senza locali deposito e di attività di logistica per la distribuzione, ovvero in caso di BROKERAGGIO)

 

- Le CASETTE DELL'ACQUA

 

- L' HOME RESTAURANT

 

- L' HOME FOOD

 

- La  PRODUZIONE, il DEPOSITO e /o il  COMMERCIO  di materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A.)

 

 

 - QUAL'E' LA FINALITA' DELLA NOTIFICA SANITARIA

 

Consentire all'AUTORITA' COMPETENTE LOCALE ( A.C.L. ) di procedere alla REGISTRAZIONE, ottemperando così ad una disposizione Comunitaria e disponendo in    modo costante e puntuale delle informazioni necessarie per la programmazione dei Controlli Ufficiali richiesti dalle norme Comunitarie e Nazionali.

 

- CHI DEVE NOTIFICARE

 

L'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE ( O.S.A.)  che ha sotto il suo controllo lo stabilimento ove si svolgono una o più delle attività ricadenti nella   filiera agro-alimentare. L'O.S.A. , infatti, è la PERSONA FISICA o GIURIDICA responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare   nello stabilimento posto sotto il suo controllo

 

 

- QUANDO OCCORRE NOTIFICARE

 

La notifica sanitaria, con la quale l'O.S.A. dichiara il possesso dei requisiti igienico-strutturali nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, impiantistica e commerciale, deve essere presentata per ogni :

 

 - APERTURA O AVVIO DELL'ATTIVITA'

 

- SUBINGRESSO ( ovvero in caso di variazione della RAGIONE SOCIALE, del CODICE FISCALE e/o della PARTITA I.V.A. )

 

- VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DELL'ATTIVITA' GIA' NOTIFICATA ( ovvero modifica della tipologia di attività)

 

- CESSAZIONI O SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITA'

 

- TRASFERIMENTO DI SEDE DELLO STABILIMENTO : in questo caso occorre notificare la CESSAZIONE della sede precedente e contestualmente notificare  l'AVVIO DELL'ATTIVITA' nella nuova sede )

 

- IN CASO DI ESERCIZIO CONGIUNTO DI  O.S.A. DIVERSI ALL'INTERNO DI UNA STRUTTURA GIA' NOTIFICATA ( esempio bar all'interno di un supermercato, ecc.) : in questa evenienza ogni operatore del settore  alimentare è responsabile della notifica di avvio dell'attività che intende esercitare.

 

 

- STATO GIURIDICO DELLA NOTIFICA SANITARIA

 

La notifica sanitaria di una attività ALIMENTARE è OBBLIGATORIA in quanto propedeutica alla Registrazione ai sensi dell'art. 6 - comma 2 del Regolamento  Comunitario n° 852 del 2004 .   Essa ricade nell'Istituto Giuridico della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A. ) e pertanto la Notifica Sanitaria non sostituisce quest'ultima ma rappresenta uno dei titoli necessari per intraprendere l'esercizio dell'attività notificata.

 

 

- COME SI EFFETTUA LA NOTIFICA SANITARIA

 

Per notificare occorre compilare i moduli SCHEDA ANAGRAFICA e ALLEGATO A , nei riquadri riguardanti la tipologia di informazione da notificare.   I moduli compilati in ogni loro parte devono essere inviati per via telematica, secondo le direttive del D.P.R. 160 del 2010 , UNICAMENTE ALLO SPORTELLO  UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( S.U.A.P.) DEL COMUNE SUL CUI TERRITORIO SI TROVA LO STABILIMENTO ( UNITA' PRODUTTIVA) POSTO SOTTO IL CONTROLLO DELL'O.S.A. , tenendo presente che :

 

a) in caso di attività svolta in sede fissa il SUAP competente a ricevere la notifica è quello del Comune ove ha  sede lo stabilimento

 

b) in caso di vendita su aree pubbliche il SUAP competente a ricevere le notifiche è quello ove ha sede il laboratorio o il deposito degli alimenti correlati alla   vendita su area pubblica.

 

c) in caso di attività prive di stabilimento e/o di deposito ( es:  gli intermediari, trasporto conto terzi, ecc.) il S.U.A.P. competente a ricevere le notifiche è quello  del Comune ove l'impresa ha la sede legale.

 

            L'elenco dei SUAP Comunali è consultabile sul sito https://www.impresainungiorno.gov.it

 

Alla Notifica Sanitaria deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei Diritti Sanitari approvati con D.G.R. Liguria AC-182 del 13 luglio 2022;  fa eccezione la notifica di cessazione e/o la sospensione temporanea dell'attività, che risulta esentata dal pagamento.

 

All'atto dell'inoltro telematico al SUAP il sistema genera una ricevuta di inoltro, che deve essere conservata congiuntamente ad una copia della notifica inviata:  entrambi i documenti devono entrare a far parte del PIANO di AUTOCONTROLLO.

 

             

- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA SCHEDA ANAGRAFICA ED ALL'ALLEGATO A

 

Al fine di consentire alla Autorità Competente Locale la corretta Registrazione delle Attività Produttive il Legislatore Nazionale all'art. 6 – comma 3 - del Decreto  Legislativo 27/2021 prevede la possibilità di richiedere della documentazione aggiuntiva ( quali ad esempio la Planimetria dei locali con lay-out delle attrezzature; la relazione  tecnica del ciclo produttivo; denominazione dell'insegna; orari di apertura; giorni di chiusura; ecc.) : la richiesta viene inoltrata direttamente all'O.S.A., che dovrà trasmetterla direttamente al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione al seguente indirizzo mail: alimenti.nutrizione@asl5.liguria.it

 

 

- QUANDO NON SI EFFETTUA LA NOTIFICA SANITARIA

 

Sono esonerati dall'obbligo di notifica gli Stabilimenti soggetti agli atti relativi al  RICONOSCIMENTO, in particolare:

 

1) GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  (Regolamento CE 853/2004 )

 

2) GLI STABILIMENTI DEDICATI ALLA PRODUZIONE, DEPOSITO E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI, DEGLI AROMI E DEGLI ENZIMI  ( D.P.R. 514/1997;D.M. 5/02/1999; REGOLAMENTI CE N° : 1331,1332, 1333,1334 /2008; ACCORDO 29 APRILE 2010)

 

3) GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI GERMOGLI ( Reg. UE 210/2013)

 

4) GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI INTEGRATORI ALIMENTARI ( Direttiva CE 46/2002)

 

5) GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI DESTINATI ALLA PRIMA INFANZIA, INFANT FORMULA, ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO   E BABY FOOD ( Direttive CE n° : 39/2009 ; 141/2006 ; 125/2006)

 

6) GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE ( Direttiva CE 39/2009) e  ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI ( Reg. CE 1925/2006)

 

Sono esentati, altresì, dall'obbligo di notifica : Le MINIME MODIFICHE STRUTTURALI, ed i MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI DALL'IMPRESA NELL'AMBITO DELLA  SUA ATTIVITA'.

 

- COSTO DEI DIRITTI SANITARI

 

La Registrazione delle  attività oggetto della notifica sanitaria è soggetta al pagamento della tariffa indicata nell'allegato II, sezione 8 del D.Lgs 32/2021,   il cui COSTO è di euro 20,00. Tale cifra deve essere corrisposta a mezzo di BONIFICO BANCARIO  .

 

DATI PER IL BONIFICO:

 

1) BENEFICIARIO : AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5 ( ASL 5 LIGURIA)

 

2) IBAN :  IT79 I06 2301 0727 0000 4069 3215

 

3) CAUSALE : 128 (codice identificativo della prestazione) + Nome e Cognome + Ragione Sociale ( in caso di imprese)

 

- INFORMAZIONI /CONTATTI

 

Telefono Segreteria S.C. Igiene degli alimenti e della Nutrizione: 0187 534526  ; 0187 534529 

 

MAIL : alimenti.nutrizione@asl5.liguria.it

 

Per informazioni per le produzioni di alimenti di origine animale scrivere al Servizio Igiene degli Alimenti di origine Animale : alimenti.veterinaria@asl5.liguria.it

 

           Per informazioni sulla vendita di funghi epigei freschi chiamare il seguente numero telefonico : 3669018874

 

ALLEGATI

 

           SCHEDA ANAGRAFICA

 

           ALLEGATO A

 

           COMUNICAZIONE VARIAZIONI