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Indicazioni per l’applicazione del D.M. 11 Aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII, D.Lgs. 81/2008.

Premessa:

Il 23 maggio 2012 è entrato completamente in vigore il D.M. 11 aprile 2011 (di seguito denominato DM) “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo”, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale DM oltre alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche stabilisce i criteri per l’abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, che potranno essere incaricati di eseguire tali verifiche.

In termini generali l’art. 71, D.Lgs. 81/2008, comma 11, individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive e stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione delle stesse.

Le indicazioni riportate nel presente documento sono riferite alla realtà ligure; qualora l’impresa operi in una regione diversa, è necessario verificare le procedure previste dai titolari della funzione per il pertinente territorio.

 Macchine soggette a verifica e relativa periodicità:

Il datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori le attrezzature elencate nell’Allegato VII, D.Lgs. 81/2008, oltre ai controlli previsti al comma 8 dell’art. 71 del medesimo decreto, le sottopone a verifiche periodiche da parte di INAIL e ASL/ARPAL secondo quanto disposto all’art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e dal DM con la frequenza stabilita dall’Allegato VII del medesimo D.Lgs.

Comunicazione di messa in servizio: 

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nel citato Allegato VII, nè deve dare immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente già messi in servizio al 23 maggio 2012 e per le quali non era prevista la verifica periodica, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento all’obbligo di comunicazione all’INAIL per le finalità sopra citate.

Per “messa in servizio” si intende il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, dell’attrezzatura. Qualora vi siano difficoltà oggettive ad individuare la data dell’effettivo primo utilizzo, può essere utile fare riferimento alla documentazione inerente l’acquisto delle attrezzature per determinare tale data.

La comunicazione di messa in servizio per l’immatricolazione deve essere eseguita per via cartacea oppure on-line mediante il “punto cliente” come indicato sul sito internet dell’INAIL (www.inail.it) (vedasi requisiti di validità della richiesta).

Verifiche periodiche:

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità delle attrezzature alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

 Prima verifica:

Per prima verifica si intende la prima delle verifiche periodiche.

Il datore di lavoro che deve far verificare l’attrezzatura per la prima volta, invia formale richiesta all’INAIL titolare delle funzione, almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità. Tra i contenuti della richiesta, indicati nel successivo paragrafo 4, il datore di lavoro indica anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nell’elenco INAIL di competenza, di cui il titolare della funzione (INAIL) può avvalersi qualora non possa effettuare la verifica direttamente.

Gli elenchi dei soggetti abilitati sono rilevabili presso il sito internet dell’INAIL www.inail.it nelle sezioni “Sicurezza sul lavoro” - “Verifica impianti e attrezzature” – “Liguria”.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, l’INAIL effettua la verifica direttamente o tramite altri enti pubblici (es. ARPAL, DPL) o avvalendosi del soggetto abilitato individuato dal datore di lavoro. Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato nella richiesta di verifica, il datore di lavoro incarica uno dei soggetti abilitato, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ne informa il titolare della funzione.

I termini temporali di 60 giorni per l’esecuzione della prima verifica si interrompono qualora la verifica non possa essere eseguita per cause indipendenti dall’ente verificatore (titolare della funzione o soggetto abilitato) quali, l’indisponibilità dell’attrezzatura o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni o per cause di forza maggiore.

I termini temporali di 60 giorni per l’esecuzione della prima verifica sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare controlli non distruttivi, indagini integrative, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione.

Verifiche periodiche successive alla prima:

Il datore di lavoro che deve sottoporre le proprie attrezzature a visita periodica successiva alla prima, invia formale richiesta all’ente territorialmente competente per l’effettuazione della verifica (ARPAL) almeno 30 giorni prima della scadenza della periodicità. Tra i contenuti della richiesta il datore di lavoro deve indicare anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati della Regione Liguria di cui questi ultimi possono avvalersi qualora non possano effettuare la verifica direttamente: in ogni caso la verifica deve essere eseguita entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli elenchi dei soggetti abilitati in genere sono disponibili presso i pertinenti siti internet. Per la Liguria l’elenco, in continuo aggiornamento, è consultabile sia sul sito www.liguriainformasalute.it alla sezione “salute e sicurezza sul lavoro” - “verifiche periodiche attrezzature lavoro” – “elenco soggetti abilitati” che dell’ARPAL sul sito www.arpal.gov nella sezione “impianti” – “verifiche periodiche di attrezzature di lavoro All. VII dlgs 08/81”.

Il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenza diverse, indicando, per ognuna di esse la data effettiva di richiesta di verifica da intendere come la data corrispondente ad almeno 30 giorni prima della data di scadenza, indipendentemente dalla data di comunicazione che deve essere antecedente alle scadenze.

Sarà compito dell’ARPAL (per la Liguria) dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a eseguire la verifica periodica direttamente o mediante soggetto abilitato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Decorsi i 30 giorni senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato nella richiesta di verifica, il datore di lavoro incarica uno dei soggetti abilitati, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile sul sito internet www.sicurezza.lavoro.gov.it e ne informa il titolare della funzione.

I termini temporali di 30 giorni per le verifiche successive si interrompono qualora la verifica non possa essere eseguita per cause indipendenti dall’ente verificatore (titolare della funzione o soggetto abilitato) quali l’indisponibilità dell’attrezzatura o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni o per cause di forza maggiore.

I termini temporali di 30 giorni per le verifiche successive sono sospesi qualora si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare controlli non distruttivi, indagini integrative, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione

 

Requisiti di validità della richiesta:

Il datore di lavoro deve inviare formale richiesta ai soggetti titolari di funzione entro i termini stabiliti dal DM.

La richiesta di prima verifica all’INAIL può essere inoltrata per via telematica, accedendo al portale web “punto cliente” o per via cartacea.

La procedura on-line eseguibile attraverso il “punto cliente” è presente sul sito internet www.inail.it nelle sezioni “sicurezza sul lavoro” - “verifica impianti e attrezzature” e richiede di allegare i file relativi ad alcuni documenti come, ad esempio, la dichiarazione di conformità CE.

La procedura cartacea prevede la compilazione dei moduli, scaricabili dal sito dell’INAIL, da inviare per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzati al dipartimento territoriale di competenza; ai moduli occorre allegare i documenti richiesti nello stesso.

Le richieste di verifica periodica successive alla prima devono pervenire all’ARPAL secondo le modalità sotto riportate. Per la regione Liguria la richiesta di verifica periodica va effettuata all’ARPAL e può essere eseguita on-line, attraverso il sito http://sigevi.arpal.gov.it, per via telematica all’indirizzo pec: arpal@pec.arpal.gov.it e tramite lettera raccomandata semplice, lettera raccomandata A.R, fax, raccomandata a mano. Nel caso di richiesta cartacea, può essere redatta su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa e firmata dal richiedente, su modulo scaricabile al sito www.arpal.gov nella sezione “impianti” – “verifiche periodiche di attrezzature di lavoro All. VII dlgs 08/81” – “Modulo per la domanda di verifica periodica di attrezzatura di lavoro” ed indicando le seguenti informazioni:

·       indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare;

·       dati fiscali dell’impresa richiedente (sede legale, codice fiscale, partita IVA);

·       riferimenti telefonici;

·       dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia di attrezzatura di lavoro, matricola ENPI o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove non sia disponibile la matricola indicare il numero di fabbrica ed il costruttore);

·       nominativo del soggetto abilitato individuato negli elenchi istituito presso la regione Liguria;

·       data della richiesta.

Tariffario:

Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del DM sono previste dal Decreto Dirigenziale del 23 nov. 2012 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico con il titolo “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo 9 ottobre 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato in G.U. il 29 novembre 2012 ed entrato in vigore il 30 nov. 2012.

Indicazioni particolari:

Scelta del soggetto pubblico/privato abilitato:

La scelta del soggetto pubblico/privato abilitato deve essere effettuata sulla base degli elenchi del Ministero, dell’INAIL e della regione Liguria: prima di eseguire la richiesta di verifica occorre consultare il relativo elenco aggiornato al momento dell’effettuazione della richiesta.

Indicazione del soggetto abilitato all’atto della richiesta di verifica:

L’INAIL e la Regione Liguria hanno reso disponibili gli elenchi dei soggetti abilitati in Liguria.

Qualora necessiti richiedere le verifiche in regioni diverse e non siano ancora disponibili i relativi elenchi locali, presso INAIL, Regioni, ASL o ARPA, si ritiene che il soggetto possa essere scelto nell’ambito dell’elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra quelli che operano nella regione in cui si trova l’attrezzatura; nel caso in cui per l’attrezzatura considerata non esista un soggetto abilitato nella regione in cui essa si trova, si ritiene possibile rivolgersi ad un soggetto abilitato operante in un’altra regione.

 

Incarico del soggetto abilitato decorsi i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche:

Decorsi i termini temporali previsti per l’esecuzione delle verifiche periodiche (60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive) senza che l’ente preposto alla verifica od il soggetto abilitato indicato abbiano proceduto alla verifica, il datore di lavoro si rivolge a uno  dei soggetti presenti nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati. Si ritiene che l’attivazione del soggetto debba essere fatta allo scadere dei termini stabiliti dal DM.

Il soggetto può essere diverso da quello indicato nella richiesta di verifica.

 

Attrezzature non soggette a verifiche periodiche prima del 20/08/2009: individuazione della scadenza della periodicità:

Per le attrezzature non soggette a verifiche periodiche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 (carrelli elevatori telescopici, piattaforme autosollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma), è necessario richiedere all’INAIL la prima verifica secondo le modalità descritte al paragrafo 4.

Qualora, con riferimento alla data di messa in servizio e a partire dal 23 maggio 2012, la periodicità di verifica dell’attrezzatura risulti scaduta, è necessario procedere immediatamente alla richiesta di prima verifica periodica all’INAIL.

Nel caso in cui, con riferimento alla data di messa in servizio, la periodicità di verifica non risulti scaduta, occorre richiedere la prima verifica all’INAIL almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità.

Sedi INAIL competenti per territorio:

Sul sito internet www.inail.it alla sezione “Sicurezza sul lavoro” - “Verifica impianti e attrezzature” è presente l’elenco delle sedi INAIL competenti per territorio alle quali occorre indirizzare le comunicazioni previste dal DM che il datore di lavoro deve effettuare per: la messa in servizio, la richiesta prima verifica, la comunicazione del soggetto incaricato di eseguire la verifica decorsi i termini temporali, la cessazione dell’esercizio, lo spostamento e l’eventuale trasferimento di proprietà.

Comunicazione degli spostamenti dell’attrezzatura:

Il DM prevede l’obbligo di comunicare ogni spostamento dell’attrezzatura all’INAIL: tali comunicazioni sono funzionali alla gestione delle richieste di prima verifica periodica, e di successiva.

Attrezzature a noleggio:

Secondo l’art. 71, D.Lgs. 81/2008 e il DM l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’allegato VII del medesimo D.Lgs. è in capo al datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori tali attrezzature.

In base alla C.M. 11 del 25.05.2012 è considerata valida la richiesta eseguita da un soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice dell’attrezzatura; in tali casi è opportuno che la delega avvenga in forma scritta.

Per le attrezzature cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.

Attrezzature fuori servizio depositate a magazzino:

Durante i periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta, pertanto se i termini previsti dell’allegato VII, D.Lgs. 81/2008 risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro, è necessario richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

Verifiche di attrezzature

Attrezzatura

Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: biennale

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: quadriennale

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: triennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: quadriennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: biennale

Generatori di vapor d'acqua

Visita interna: biennale

 

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di integrità: decennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C

 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000, art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale