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I dirigenti e i preposti

Art. 2 comma 1 lett. d) - Definizioni

Il dirigente» è persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e  funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, ATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non indica una qualifica formale, ma una funzione:

Dirigente (da "dirigere" ovvero guidare un'attività impartendo disposizioni e vigilando sul buon andamento).

Art. 18 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

L’organizzazione di un gruppo “misto” sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la Corte di Cassazione) la creazione di una funzione di DIRIGENTE di FATTO, che a sua volta determina una sorta di RESPONSABILITA’ di FATTO

Il Principio di effettività delle funzioni ha portato la Corte di Cassazione a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma tale posizione, aveva di fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro.

Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori – non soliti ad eseguirlo - la scelta dello strumento da utilizzare.

Il legislatore ha assicurato una corretta e funzionale distinzione dei ruoli tra dirigenti e preposti, la prima figura essendo qualificata da un potere-dovere di attivazione ed iniziativa, la seconda invece caratterizzata soprattutto dal dovere di vigilanza e controllo.

Art. 2 comma 1 lett. e) definizioni

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

I preposti devono: (art. 19 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

•      -- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;

•      ………

•      -- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta….(anche in funzione propedeutica alla successiva valutazione o rielaborazione dei rischi).

•      frequentare appositi corsi di formazione  e aggiornamento  in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro…

•      Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei lavoratori riottosi.

•      Questa è la linea di comportamento da seguire, non seguirla comporta la responsabilità per infortunio.