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notifica inizio attivita' delle imprese del settore alimentare

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 (art. 6) dispone che gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) debbano notificare all’Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare (ASL) ogni stabilimento posto sotto il loro controllo che esegua attività di: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti.

Gli stessi OSA devono altresì notificare qualsiasi variazione significativa dell’attività esercitata, ivi compresa la cessazione, in modo che l’Autorità Competente disponga costantemente delle informazioni necessarie per l’organizzazione dei controlli ufficiali secondo le modalità contenute nei linee guida per l’ applicazione dei Regolamenti CE 882/2004; 854/2004.​

La Regione Liguria, con D.G.R. n. 476 del 16 giugno 2017 ha dato applicazione al Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126 (Decreto Madia) e al successivo Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2017 relativo alla modulistica da adottare, definendo nuove procedure per la presentazione della notifica di inizio attività e di variazioni significative degli stabilimenti del settore alimentare. In sintesi, l'Accordo Stato Regioni del 4 maggio 2017, modifica e sostituisce l'analogo Accordo del 29/04/2010 ed introduce le seguenti sostanziali novità:

  •  La notifica sanitaria diventa parte integrante della SCIA (Segnalazione Certificata di Attività)  UNICA di cui al D.Lgs. n. 126/2017; 
  •  La modulistica da utilizzare per la notifica sanitaria è standardizzata per l’intero territorio nazionale (; ​
  •  La notifica sanitaria deve essere presentata/inviata esclusivamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) operativo nel Comune di riferimento della sede operativa dello stabilimento, il cui elenco è consultabile sul sito:  https://www.impresainungiorno.gov.it;
  • Alla notifica sanitaria deve essere allegata l’attestazione del versamento a favore dell’ASL dell’importo previsto dal tariffario della Regione Liguria (tariffario aggiornato);
  • Con la presentazione della notifica di inizio attività l’operatore del settore alimentare può iniziare l’attività immediatamente, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza alimentare e fatti salvi eventuali vincoli temporali previsti da altre normative di settore (commerciali, ambientali, edilizie, etc.);

 Obbligo di notifica ai fini della registrazione

La notifica di norma riguarda l'apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività e la cessazione o la chiusura di ogni Attività del Settore Alimentare soggetta a registrazione. Resta impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti Edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.​​

Sono invece esclusi dalla procedura di notifica sanitaria gli stabilimenti che trattano: prodotti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene), che per iniziare l’attività necessitano di un riconoscimento di idoneità ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 da parte dell’Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare.

Modalità di notifica ai fini della registrazione

La Notifica di Inizio Attività va presentata utilizzando la specifica modulistica che può essere richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento o scaricabile dal sito della Regione Liguria, al link:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/imprese-e-lavoro/commercio/modulistica-suap.html

 

Informazioni

Informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della notifica sanitaria possono essere richieste allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) operativo nel Comune di riferimento (dove ha la sede operativa l'attività del settore alimentare).

Caratteristiche fondamentali del SUAP

E' l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (DPR 7/9/2010 n. 160, art. 1);

E' uno sportello esclusivamente telematico (DPR 7/9/2010 n. 160,  art. 2 commi 2 e 3);

L'unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente all'indirizzo: https://www.impresainungiorno.gov.it/

Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un'unica interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e velocità.

 

Indicazioni di massima sui requisiti strutturali e funzionali dei locali per la preparazione, vendita e somministrazione di alimenti

 

D.G.R. n. 476 del 16 giugno 2017 "Recepimento Accordo Conferenza Unificata Moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e per l'avvio di attività produttive - D.Lgs. n.126/2016 e D.Lgs. n. 222/2016"