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RICONOSCIMENTO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI SOA NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Prestazione: riconoscimento di un impianto per il trattamento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Accesso: presso Ufficio Anagrafe zootecnica negli orari di apertura attività amministrativa mediante presentazione da parte del titolare/responsabile dell'impianto di domanda di riconoscimento (allegato C2 DGR 1159/2014)  in duplice copia di cui una con bollo, corredata dalla documentazione elencata nella stessa.

Cosa serve: attestazione di pagamento.

Tariffa: voce 93 del tariffario regionale.

Destinatari: operatori del settore dei mangimi.

Note: la ASL alla ricezione dell'istanza procede a verificare la correttezza formale dell’istanza e la completezza della documentazione allegata, ad effettuare il sopralluogo ispettivo presso l’impianto e in caso di esito favorevole adotta il provvedimento di riconoscimento condizionato ed a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all’operatore interessato, che può così iniziare l’attività.  Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato, il servizio veterinario effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l’impianto in attività prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento; ad esito favorevole del sopralluogo, adotta il riconoscimento definitivo e provvede a trasmettere il relativo numero all’operatore interessato.

Normativa di riferimento: Reg (CE) 1069/2009