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Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) - Obbligo di comunicazione all'Autorità Competente

Il Decreto legislativo del 10.02.2017 n. 29, entrato in vigore il 02.04.2017 ha introdotto l'obbligo per gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di comunicare all'Autorità Sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006.

A titolo esemplificativo sono soggette a tale comunicazione, ai sensi dell'Art. 6 del decreto in questione, le ditte che effettuano la produzione e/o vendita all'ingrosso dei seguenti MOCA: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, sughero, gomme, vetro, resine, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri di stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno.

In particolare tutte le imprese che eseguono una o più delle seguenti attività:

 

PRODUZIONE IN PROPRIO O PER CONTO TERZI


  1. 1) Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), compresi i pezzi di ricambio (ad esempio contenitori, macchinari,  attrezzature, imballaggi, pellicole, sacchetti, tappi, utensili da cucina, stoviglie, pentole, ecc.);

  2. 2) Materie prime destinate alla produzione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.

  3. 3) STAMPA di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

  4. 4) TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME adatte al contatto con alimenti;

  5. 5) ASSEMBLAGGIO di oggetti a contatto con alimenti (ad esempio macchinari, attrezzature, pentole, elettrodomestici);

  6. 6) DEPOSITO (comprende l'attività di stoccaggio a supporto di un'impresa che produce, trasforma o assembla MOCA o materie prime);

  7. 7) DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO (comprende l'attività di commercio, distribuzione, importazione di MOCA o materie prime, anche attraverso commercio elettronico).

 

Gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale non sono soggetti a comunicazione

 

Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA che consentirà allo scrivente Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di svolgere le attività di controllo ufficiale conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 625/17

 

La comunicazione deve essere fatta contestualmente all'inizio dell'attività, analogamente e secondo le modalità previste per le notifiche degli operatori del settore alimentare tramite il  SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) ove ha sede l’attività.

 

Il Decreto inoltre prevede che i MOCA siano accompagnati, nelle fasi dalla produzione alla vendita all'ingrosso, da una dichiarazione che attesti la conformità rilasciata dal produttore e che tutti i MOCA presentati all'importazione siano sempre accompagnati dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

 

Gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui sopra sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 1.500 a Euro 9.000.

 

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