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MEDICINA LEGALE (M.L.)

NEWS --> IN EVIDENZA: SOSPENSIONE PRENOTAZIONE PATENTI DI GUIDA ORDINARIE 

Si occupa prevalentemente degli accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento delle minorazioni civili, dell'handicap e della disabilità, nonché degli accertamenti di idoneità alla guida da parte della

Responsabile: Dott. BERGAMASCHI Gian Ercole
Sede: Via Fiume, 131 - La Spezia
Tel. 0187 534517 - 0187 533768 (per le patenti)

Tel. 0187 534519 (invalidi)

 

L’attività della SSD Medicina Legale (medicina.legale@asl5.liguria.it  /  protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it ) si articola nelle seguenti sedi:

  • - La Spezia - Via Fiume, 131 (Segreteria Invalidi Civili  0187 534596, Segreteria Commissione Patenti 0187 534517 - 0187 533768- email commissionepatenti@asl5.liguria.it); Orario Sportello: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00;
  • - Sarzana - Viale Alfieri 36 (Segreteria 0187 604240); Orario Sportello: Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
  •  

La SSD Medicina Legale eroga servizi nei seguenti ambiti:

 

INVALIDITA’ CIVILE

Istituzione e funzionamento delle Commissioni Mediche per la valutazione di minorazioni non causate da ragioni di servizio, di guerra o lavoro, comprendenti accertamenti per Invalidità Civile (leggi 118/71 e 18/80 e 508/88), Cecità Civile (leggi 382/70 e 508/88), Sordità (leggi 381/70 e 508/88), Handicap (legge 104 del 5/2/92) e Disabilità (legge 68/99)

 

ATTIVITA’ NECROSCOPICHE

Attività Necroscopica in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria  comprendenti certificazioni di visite necroscopiche, certificazione per autorizzazione alla cremazione e sopralluoghi giudiziari medico- legali.

Il sopralluogo giudiziario medico- legale

Il sopralluogo medico legale e l’esame esterno del cadavere sono accertamenti urgenti di natura tecnica richiesti dall’Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria.

Tali attività sono svolte dal medico legale reperibile in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 248 del Codice di Procedura Penale a seguito di attivazione da parte delle Forze dell’Ordine (di loro diretta iniziativa o per disposizione del Pubblico Ministero) e consistono nell’ispezione dei luoghi di rinvenimento del cadavere e nell’esame esterno di quest’ultimo al fine di fornire informazioni medico-legali utili al corretto svolgimento delle indagini.

Al termine del sopralluogo il medico legale rilascia un verbale alla Polizia Giudiziaria sulle attività svolte e sugli elementi di interesse medico- legale procedendo ad iniziale valutazione del caso.

In caso di decesso in conseguenza ad ipotesi di reato il corpo della persona deceduta verrà sequestrato dalla Autorità Giudiziaria per le successive necessità mentre in caso di decesso per il quale l’Autorità Giudiziaria abbia escluso ipotesi di reato il cadavere resterà sotto custodia dell’Autorità Sanitaria per gli approfondimenti e le incombenze del caso.

L’identificazione delle cause di morte (finalizzata alla redazione delle relative certificazioni) potrà essere subordinata alle sole indagini anamnestico-sanitarie, al solo esame esterno medico- legale (in caso di decessi per fatti traumatici) ovvero a seguito di esame autoptico a scopo di riscontro diagnostico nei casi di indisponibilità di elementi (anamnestici ed obiettivi) giustificativi del decesso.

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI

Collegio medico per la valutazione dello stato di inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi Proficuo lavoro a fini pensionistici (accertamenti su espressa richiesta di Lavoratori Dipendenti iscritti all’ex INPDAP (ex art. 7 L. 379/55 – art. 13 L. 274/91 – circolare MEF del 14/12/2004);

Collegio medico ai fini della valutazione dei requisiti sanitari per la trasformazione del rapporto lavorativo da full- time a part- time (ai sensi dell’art. 8 del DL 81/2015);

Collegio medico per la valutazione di secondo livello dell’idoneità per il rilascio o rinnovo o detenzione della licenza di porto d’armi;

Collegio medico per la valutazione di secondo livello dei requisiti necessari all’ottenimento del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo).

 

ATTIVITA’ CERTIFICATIVE MONOCRATICHE

Visite mediche per la verifica delle condizioni necessarie all’ottenimento di benefici fiscali ai sensi di art. 381 del DPR 495/1992, comma 7 dell’ art. 30 della legge 388/2000, art. 8 della legge 449/97 (accertamenti su stati invalidanti certificati anteriormente al 2010);

Attività presso amministrazioni competenti finalizzata alla verifica delle condizioni necessarie al rilascio di CUDE;

Attività ai sensi della L. 151 del 26 marzo 2001 finalizzata al rilascio delle certificazioni di gravidanza a rischio.

 

COMMISSIONE MEDICA LOCALE
La Commissione Medica Locale PATENTI DI GUIDA è istituita ai sensi dell’art. 119 del Codice della strada e si riunisce per accertare i requisiti psicofisici di idoneità alla guida nei casi di:
soggetti affetti da patologie psicofisiche possibilmente in grado di interferire con la piena capacità di conduzione veicoli;
revisioni di patente nei casi di obblighi derivanti da infrazioni del Codice della Strada (quali artt. 186 e 187);
revisioni di patente disposte da Prefettura o UMC;
soggetti che abbiano superato i 65 anni di età (anche in assenza di patologie) per rinnovo di patente di cat. C, CE, CS;
soggetti che abbiano superato i 65 anni di età con patente di cat. C o CE che abbiano necessità di attestato annuale abilitante alla guida di veicoli con massa superiore alle 20 t;
soggetti che abbiano superato i 60 anni di età per rinnovo di patente D o DE;
soggetti con patente di cat. D o DE che abbiano superato i 60 anni di età con necessità di attestato annuale abilitante;
soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di cat. C, D, CE, DE.
La domanda (in formato A3 “modulistica domanda patenti” di seguito scaricabile ovvero ritirabile presso gli sportelli della SSD) potrà essere spedita a mezzo e-mail all’indirizzo commissionepatenti@asl5.liguria.it) previ accordi telefonici con la Segreteria Commissione Patenti 0187 534517 - 0187 533768 oppure con consegna a mano presso lo sportello di Via Fiume, 137- LA SPEZIA.
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

  • Ricevuta di versamento di € 18,59 sul c/c postale n° 11367190 intestato a AZIENDA SANITARIA N. 5 SPEZZINO e l’interessato dovrà indicare nella causale: competenze a favore della Commissione Medica Locale per le Patenti di Guida (il versamento dovrà essere di € 24,79 per soggetti con minorazioni motorie / patenti speciali che comportano la necessità di visita presso Commissione integrata da Ingegnere della Motorizzazione Civile)
  • Ricevuta del versamento di diritti alla Motorizzazione da effettuare con modalita’ PagoPa da scaricare a cura dell’interessato attraverso l’accesso al sito www.ilportaledell’automobilista.it  logandosi con SPID o con CIE: il versamento dovrà essere di € 16,00 + 10,20 per il rinnovo della patente  ( causale di pagamento definita dal CODICE N004 ) oppure di € 16,00 per la revisione o il conseguimento della patente (IMPOSTA DI BOLLO CODICE N019)
     
  • Fotocopia da ambo i lati della carta d’identità o del passaporto nonché (se disponibile) della patente
     
  • 1 fotografia recente formato tessera su sfondo bianco (cm 4x3,5)
     
  • Modulo patenti firma e foto (di seguito scaricabile ovvero ritirabile presso gli sportelli della SSD) debitamente compilato con inserimento di nome, cognome e firma
     
  • 1 (una) marca da bollo da € 16,00
     
  • Attestazione dell’ottico o certificazione dell’oculista attestante la gradazione delle lenti in uso se la persona è portatrice di occhiali o di lenti a contatto
     
  • Certificato anamnestico MMG per conseguimento/ rinnovo/ revisione patenti di guida di gruppo 2 (C,D, CE, DE)
     
  • Certificazione cardiologica per conseguimento/ rinnovo/ revisione patenti di gruppo 2 (C,D, CE, DE)
  • Certificazione specialistica recente rilasciata da struttura pubblica con valutazione della patologia su cui si fonda l’obbligo di visita medica in CML (nei casi di epilessia, diabete, OSAS saranno utilizzati i modelli di legge in disponibilità dei Medici Specialisti)
  • Fascicolo sanitario relativo a eventuali, precedenti accertamenti effettuati presso altre CML
  • Provvedimento prefittizio / ostativo della Motorizzazione Civile / verbale di infrazione redatto dalle Forze dell'Ordine da cui si possano ricavare informazioni sulle motivazioni su cui si fonda la necessità di visita presso la CML

 

LEGGE 210/1992
La Legge 210/1992 offre un indennizzo a favore dei soggetti contagiati da infezione da Hiv o virus dell’epatite a seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati o a seguito di esposizione professionale nonché un indennizzo per danno permanente dovuto a somministrazione di vaccini obbligatori o assimilabili o contatto con soggetti sottoposti a vaccinazione.


Beneficiari
La legge 210/92  prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta.
Nel dettagli i beneficiari sono:
1.    persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:
   •    vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
   •    vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
   •    vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
   •    vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).

2.    persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;
3.    persone contagiate da virus Hiv o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
4.    personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da Hiv durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da Hiv. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
5.    persone che risultino contagiate da Hiv o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
6.    gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;
7.    parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.


Benefici previsti
I benefici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:
1.    indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art.2, comma 1 e 2, L. 210/92). In ogni momento è possibile richiedere la revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (art. 6, L. 210/92).
Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa (C.M.O.) esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81 (art. 4 comma 4 L. 210/92). La suddetta tabella contiene 8 categorie (l'8ª categoria corrisponde alla minorazione meno grave). 
2.    indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello previsto al punto 1) per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentino domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). Con decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10/6/97, si dispone che all'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.
3.    importo aggiuntivo una tantum nella misura del 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria, corrisposto su specifica domanda a coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (art. 2, comma 2, L. 210/92).
4.    quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima dell'erogazione dell'indennizzo.
5.    assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di € 77.468,53 ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.
6.    esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all'indennizzo, dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92.

 

Domanda di indennizzo
La domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, in carta semplice, alla Asl di residenza del danneggiato. In caso di morte dovrà essere presentata presso l'Asl dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92). Per i cittadini residenti nel territorio di Asl5, la domanda deve essere presentata alla ASL 5 Spezzino- SSD Medicina Legale, via Fiume 137, 19121 La Spezia


I termini per la presentazione della domanda
I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
•    3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale
•    10 anni, nei casi di infezione da Hiv.
I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.

 

Come presentare la domanda di indennizzo
La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:
•    dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
•    dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato)
•    indicazione del danno per il quale si chiede l'indennizzo (danno da vaccinazione / danno da epatite post-trasfusionale / infezione da HIV)
•    elenco della documentazione allegata
•    indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico

 

Valutazione medico-legale
A seguito dell'istruttoria espletata dalla Asl e sulla base di dati oggettivi e documentati, la Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa (C.M.O.) redige un verbale modello Ml/V, che indica:
•    la composizione della commissione;
•    gli accertamenti eseguiti;
•    il giudizio diagnostico sulle infermità sulle patologie riscontrate con la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente;
•    il giudizio sanitario sul nesso causale;
•    il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
•    il giudizio di tempestività di presentazione della domanda.
I punti fondamentali da osservare nel verbale
1.    esame clinico: nella anamnesi specifica viene fornita la data del manifestarsi della infermità e nel giudizio diagnostico viene indicata la patologia riscontrata;
2.    considerazioni medico-legali: vengono espresse le considerazioni sul nesso di causalità tra l'infermità e l'evento che ha causato il danno;
3.    quadro A/1: riporta il giudizio sul nesso di causalità (si/no) tra il tipo di evento che ha causato il danno (vaccinazione / trasfusione / contatto con sangue durante il servizio / somministrazione di emoderivati) e l'infermità riportata nel giudizio diagnostico, l'aggravamento / la doppia patologia / la morte;
4.    quadro A/2: riporta il giudizio di tempestività della domanda (si/no);
5.    quadro C: riporta il giudizio di gravità del danno, indicando la sua ascrivibilità tabellare dalla 1ª all' 8ª categoria in ordine decrescente di gravità dell'infermità, fino alla non ascrivibilità nel caso in cui la Commissione Medica Ospedaliera rilevi che la menomazione non sia permanente o sia di modesta gravità e non raggiunga il minimo indennizzabile.

 

Normativa di riferimento
•    Legge 25 febbraio 1992, n. 210, così come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362. "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati".
•    Legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

 

Informazioni aggiuntive
La SSD Medicina legale – Segreteria Settore Legge 210/92 si occupa della fase istruttoria della pratica, della sua trasmissione alla Commissione Medica Ospedaliera e della notifica del verbale all’interessato.
Provvede inoltre a ricevere i ricorsi avverso il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e a notificarli al Ministero della Salute.

Referente Sanitario: Dr. Gian Ercole Bergamaschi
Referente Amministrativo: Annamaria Pastorini, tel 0187/534519

 

 

MODULI:

 

- CERTIFICATO ANAMNESTICO RICORSO PORTO D'ARMI

- CERTIFICATO DI INTRASPORTABILITA'

- MODULISTICA DOMANDA PATENTE NAUTICA (deve essere presentata in formato A3)

- MODULISTICA DOMANDA PATENTI   (deve essere presentata in formato A3)

- MODULO DELEGA

- MODALITA' DI PRENOTAZIONE VISITA MEDICA PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO AUTO (CUDE)

- RICORSO CUDE

- RICORSO PORTO D'ARMI

- MODULO PATENTI FIRMA E FOTO

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA A RISCHIO

- ATTESTATO PATENTI SUPERIORI PER ETA'

- MODULI PATENTI COMPLETO