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PSAL LOGO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALL'USO LOCALI

Utilizzo locali sotterranei o semisotterranei

A partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024 - DDL Lavoro), i datori di lavoro che intendono destinare al lavoro locali sotterranei/semisotterranei non devono più presentare istanza di autorizzazione in deroga alla ASL ma dovranno trasmettere una comunicazione al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

La Legge 203/2024 ha modificato, tra gli altri, l’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che: "Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo".

Le modalità da utilizzare per inoltrare tali comunicazioni all’INL sono descritte nella Nota n. 811 del 29/01/2025 dello stesso Ispettorato, reperibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/note-e-pareri/.

 

 

Deroghe per locali di altezza inferiore a 3 metri

Informazioni generali sull'Autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali con altezza inferiore a 3 metri da destinarsi al lavoro

Art. 63, comma 1 (punto 1.2.4 - Allegato IV) - D. Lgs 81/08

L'autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 63, comma 1 (punto 1.2.4 - Allegato IV) del D.Lgs. n. 81/08 riguarda le attività lavorative industriali che si svolgono in locali di altezza inferiore a 3 metri e precisamente:

  • le aziende industriali in cui sono occupati più di 5 lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/08 (il limite di 5 riguarda il numero totale di dipendenti occupati nell'unità produttiva e quindi non solo quelli presenti abitualmente nei locali di minore altezza);
  • le aziende industriali che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria indipendentemente dal numero dei dipendenti.

In ogni caso l'altezza non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa di igiene edilizia attualmente in vigore.

La deroga è ammessa quando ricorrono necessità tecniche aziendali. Fra queste possono essere considerate anche i casi di altezze minime inferiori ai 3 metri dovute alla realizzazione di sopraelevazioni del pavimento o controsoffittature installate al fine di consentire l'alloggiamento di impianti.

Sono esclusi dai limiti previsti dall'art. 63 i locali da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda di cui fanno parte, le aziende commerciali e le aziende artigiane per le quali valgono i limiti di altezza stabiliti dalla normativa urbanistica vigente.

Nei locali di minor altezza oggetto di deroga deve essere comunque assicurata una cubatura lorda pari a 10 mc per lavoratore e di una superficie lorda di almeno 2 mq per lavoratore (i valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi).

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga deve essere presentata alla S.C. P.S.A.L., preferibilmente via Posta Elettronica Certificata (Pec: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it) in alternativa a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano.

Non potranno essere accolte richieste anche parzialmente incomplete.

L'autorizzazione in deroga all'art. 63, comma 1 (punto 1.2.4 - Allegato IV), rilasciata al datore, di lavoro rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. Per il procedimento amministrativo di rilascio o di diniego dell’autorizzazione in deroga trova applicazione la Legge 241/90 e s.m.i.